La Campania, purtroppo, negli ultimi giorni è al primo posto per numero di nuovi positivi giornalieri al Coronavirus. Solo ieri, infatti, si sono registrati 286 nuovi casi, su 6635 test effettuati, e pure due decessi. Per tentare di far fronte a questa impennata di contagi, nei giorni passati, è stato reso obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto, a prescindere dal distanziamento e a eccezione per le attività motorie. Come sappiamo, però, in queste ore, alla luce dell’incremento dell’epidemia, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha predisposto, tramite l’ordinanza numero 75, nuove misure, le quali saranno valide fino al 7 ottobre. Chiaramente, al contempo, restano confermate e prorogate fino alla data suddetta le disposizioni delle ordinanze precendenti.
Nel marasma generale di notizie discordanti, cerchiamo dunque di fare chiarezza su quanto di nuovo è stato disposto, in modo da fornire a chi legge una panoramica chiara ed esaustiva per muoversi e stare tranquilli.
Ebbene, come si legge nel testo del documento, innanzitutto, l’esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli. Dipoi, lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di 20 partecipanti per ciascun evento. A tutti gli esercizi commerciali – quindi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati-, dalle ore 22.00 è vietato vendere con asporto bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22.00. In aggiunta, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar e altri locali pubblici. Inoltre, resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.
Come si diceva, ovviamente, restano da osservare pure le misure varate negli atti precedenti, anche a livello nazionale; pertanto ricordiamo che bisogna rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e degli utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C.
È fatto divieto di salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri che non indossino la mascherina. Eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati ed essere invitati a scendere immediatamente dal mezzo. In caso di rifiuto, deve essere disposto il blocco del bus o del treno e deve essere richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.
Per i gestori di ristoranti ed altri esercizi analoghi sono obbligatorie l’identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori, nonché la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità al fine di metterli a disposizione dell’Autorità Sanitaria, ove richiesto. Ai titolari di esercizi commerciali, pubblici o aperti al pubblico, inoltre, è imposto di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali e di assicurare la presenza di dispenser di gel igienizzanti, subordinando alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 °C.